esenzione c01

Cos’è l’esenzione C01?

L’esenzione C01 è quella che riguarda gli Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento e si rifà all’ex art.6 DM 1.2.1991.

Richiesta di riconoscimento di invalidità

Quella al 100% va a garantire il diritto all’esenzione per alcune o tutte le prestazioni relative alla specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale (SSN).

L’esenzione fornita per invalidità viene quindi riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, quest’ultima si baserà sulla certificazione che documenta lo stato di invalidità.

Lo stato di invalidità ed il suo grado vanno accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza della persona assistita.

L’esenzione C01 non include le prestazioni farmaceutiche di conseguenza se state cercando informazioni rispetto alla compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, che è stata introdotta da specifiche norme regionali, occorre che vi rivolgiate alla vostra Asl.

È bene sapere che solo:

• invalidi di guerra

• titolari di pensione diretta vitalizia

• vittime del terrorismo

hanno secondo lo Stato italiano, il diritto di usufruire gratuitamente di quei medicinali che appartengono alla classe “C”, e possono far valere questo loro diritto attraverso la prescrizione del medico che ne deve attestare la provata utilità terapeutica per il paziente.

Categorie di invalidi con esenzione completa

Sono esenti per ogni prestazione di:

• diagnostica strumentale

• laboratorio

• altre prestazioni specialistiche (ivi incluse quelle nei Lea)
gli Invalidi di guerra che hanno il codice G01 e appartengono alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (e che si rifanno all’ex art.6 DM 1.2.1991).

Gli invalidi sul lavoro, che hanno il codice L01.

I grandi invalidi del lavoro per una percentuale che parte dall’80% e arriva al 100% di invalidità (sempre secondo l’ex art.6 DM 1.2.1991).

Altro codice è: L02 che riguarda gli invalidi del lavoro che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari a 2/3 e che va da una percentuale del 67% e fino al 79% di invalidità (anche questa disciplinata dalla ex art.6 DM 1.2.1991).

Invalidi per servizio

In questo caso i codici da tenere a mente sono:

• S01

• S02

Il primo riguarda i grandi invalidi per servizio che appartengono alla 1° categoria e sono titolati di una pensione specifica disciplinati dall’ex art.6 DM 1.2.1991.

Gli S02 sono gli invalidi per servizio che rientrano nelle categorie dalla 2° alla 5°.

Codici C: Invalidi civili

Ecco una panoramica dei codici la cui prima lettera è la C:

• C01: Invalidi civili al 100% invalidità senza indennità di accompagnamento

• C02: Invalidi civili al 100% invalidità con indennità di accompagnamento

• C03: Invalidi civili aventi riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità

• C04: Invalidi di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 ex art.5 D.lgs. 124/98

• C05: Invalidi con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili, Norma: art.6 DM 1.2.1991

• C06: Invalidi Sordomuti, tra cui rientra la persona sorda dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata come disciplinato dall’art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99.